Premi e Regolamento

I NOSTRI PREMI

REGOLAMENTO

 
Art. 1 (Esercizio del gioco del «Bingo») – 1. L’esercizio del gioco denominato «Bingo» è riservato al Ministero delle finanze. 2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari, è attribuita a concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall’articolo 2. 3. L’espletamento delle gare e il controllo centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione, nonché la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L’attività di controllo centralizzato del gioco è incompatibile con quella di concessionario del gioco del «Bingo».
Art. 2 (Concessione per la gestione del gioco) – 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall’affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del «Bingo» in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell’assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco; b) razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo
parametri programmati e controllabili, della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco[1]; c) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l’abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle concessioni
attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di gioco raccoglibile da ciascun concessionario; d) adozione da parte dei concessionari e da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo di controllo centralizzato[2]; e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta. 2. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate le
convenzioni-tipo che accedono alle concessioni[3]. 3. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa. 4. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano al Ministero delle finanze l’elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. La società per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L’inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.
Art. 3 (Decadenza e revoca delle concessioni) – 1. Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l’attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara. La concessione è inoltre revocata: a) in caso di interruzione dell’attività per cause non dipendenti da forza maggiore; b) quando nello svolgimento dell’attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento; c) quando vengono accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali. 2. Il decreto di decadenza o di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo della società già concessionaria, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Art. 4 (Disciplina dell’esercizio del gioco) – 1. Il Bingo consiste nella estrazione di 90 numeri dall’1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero. 2. Le combinazioni vincenti sono: a) la cinquina che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle; b) il bingo che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella. 3. Con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all’uso delle cartelle, alle apparecchiature per l’estrazione delle palline, alle caratteristiche e all’uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco[4].
Art. 5 (Prelievo erariale) – 1. Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all’affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell’articolo 7, anticipatamente all’atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l’affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze.
Art. 6 (Montepremi) – 1. La somma da distribuire in premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze di cui all’articolo 4, comma 3, in ogni partita è il 58 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita.
Art. 7 (Compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco) – 1. Il compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui all’articolo 5, comma 1, è stabilito, mediante la convenzione di cui all’articolo 1, comma 3, in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.
Art. 8 (Compenso al concessionario) – 1. Il compenso del concessionario è pari alla parte dell’incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all’affidatario del controllo centralizzato del gioco.
Art. 9 (Cauzioni e dichiarazione d’inizio attività) – 1. Il concessionario presta all’Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l’adempimento dei propri obblighi. 2. (Abrogato)[5]. 3. L’affidatario del controllo centralizzato del gioco presta garanzia all’Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l’importo di lire 10 miliardi (pari a € 5.164.568,99).
Art. 10 (Poteri di vigilanza dell’Amministrazione finanziaria) – 1. Nelle convenzioni che regolano il rapporto concessorio con l’affidatario del controllo centralizzato del gioco e con i concessionari delle sale da gioco sono previste le modalità di esecuzione dei controlli, nonché l’obbligo per i suddetti soggetti di consentire l’effettuazione dei controlli stessi.
Art. 11 (Pubblicità) – 1. Il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze di cui all’articolo 4, comma 3, devono essere esposti presso ciascuna sala Bingo, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.